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SONO IN VACANZA . A fine mese risponderò a tutte le vostri commenti

” E’ mio dovere innanzitutto ringraziare gli utenti di questo blog che ne hanno consentito l’enorme successo ,ma allo stesso tempo questo ultimo anno mi ha spinto a svolgere una serie di riflessioni circa il modo di svilupparlo per renderlo ancora più vicino alle esigenze di chi mi ha scritto che non solo mi ha rappresentato semplici quesiti di natura giuridica ,ma anche drammi personali o di loro congiunti che vivono il problema della applicazione della misura detentiva o comunque limitativa della libertà personale.

Innanzitutto l’elevato numero di richieste di consulenza legale ha determinato un grosso problema alla mia attività, in quanto mi sono accorto che la natura dei quesiti proposti richiedeva risposte sempre più articolate e precise che naturalmente entravano in collisione con il lavoro quotidiano , dovendo fronteggiare situazioni analoghe che venivano rappresentate al mio studio, a ciò aggiungendovi l’attività di udienza che richiede altrettanto impegno e fatica.

Mi sono trovato quindi a dovere prendere una decisione ,allorquando mi sono accorto che non riuscivo più a rispondere , per i motivi di cui sopra, nei tempi che mi venivano richiesti

Queste riflessioni mi hanno portato alla decisione

di creare una piattaforma “web” che rimarrà gratuita per quanto riguarda l’aspetto di “informazione” all’utenza circa gli aspetti delle problematiche processual-penalistiche . In merito invece alle singole questioni che verrano proposte le stesse dovranno essere remunerate secondo i minimi tariffari previsti del Consiglio Nazionale Forense al fine di vedersi garantita una risposta maggiormente articolata ed in tempi rapidi.

Inoltre voglio segnalare che ,per quanto non sia divenuta norma cogente, ho ritenuto opportuno aderire all’intepretazione di alcuni Ordini Forensi(cfr per tutti” Ordine degli Avvocati di Milano” ottobre 2000) che ritierne le consulenze legali on line a titolo gratuito in violazione della normativa deontologica e più precisamente di quel rapporto di reciproci diritti e doveri che insorgono allorquando si instaure un rapporto di fiducia tra l’avvocato ed il proprio assistito ed inoltr dell’art 19 Del Codice Deontologico circa “il divieto di accaparamento di clientela”

L’attività di questo blog riprende da oggi.

Chiedo scusa se vi ho fatto aspettare,ma l’assolvimento di gravosi impegni professionali.,accompagnati da problemi derivanti dal mio computer attaccato da un virus che ne ha inevitalmente condizionato l’uso, mi hanno costretto ad interrompere,l’attività di questo blog.

Allo stesso tempo questo periodo di stasi ed il risconto crescente in termini di contatti e di quesiti che giornalmente leggo,mi spinngono a porvi questa domanda . Cosa ne pensate di un blo a pagamento?

Il vantaggio potrebbe essere duplice,in quanto da una parte avrei un riscontro economico da questa attività,ma dall’altra voi avreste risposte più puntuali ed ed esaurienti come dei veri e propri clienti “reali”. Accetto consigli…ed anche improperi! (nei limiti di un amabile dialettica!)

LEY 906 DE 2004

(agosto 31)

por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

Leggi l’articolo completo »

Per stalking (lett. perseguitare, dare la caccia) si intende l’agire di un soggetto, stalker, che, con comportamenti reiterati e ossessivi, pone in essere una vera e propria persecuzione nei confronti di un’altra persona (vittima), solitamente di sesso opposto. Le molestie sono compiute attraverso tentativi di comunicazione (telefonate, sms, e-mail, lettere, murales), appostamenti, pedinamenti, intrusioni nella vita privata, danneggiamenti di cose, fino ad arrivare alla violenza fisica sulla vittima stessa, e nei casi estremi all’omicidio c.d. “passionale”. Le vittime di stalking sono in prevalenza donne (86%), che si trovano a dover subire “molestie assillanti” da parte di conoscenti o colleghi, solitamente allo scopo di intraprendere una relazione sentimentale, ma più di frequente lo stalker è un ex partner, spinto dalla voglia di riallacciare una relazione conclusa o dal desiderio di vendetta per il “torto” generato dall’abbandono. Il comportamento dello stalker deve superare i limiti della normale tollerabilità, generando nella vittima una costante sensazione di ansia, che arrivi a compromettere il normale svolgimento di vita: cambiamento delle abitudini, di lavoro, di numero telefonico, nei casi più gravi, cambiamento di città.

Il disegno di legge n. 1440, con il quale vengono predisposte “misure idonee a contrastare i fenomeni persecutori”, è stato approvato alla Camera, il 29 gennaio 2009, ed è in attesa di approvazione definitiva al Senato. L’innovazione, che tale riforma dovrebbe introdurre, sta nel fatto di prevedere un reato specifico art. 612 bis, denominato “Atti persecutori”, simile ma non identificabile, allo stato normativo attuale, con i reati di percosse art. 581 c.p., lesione personale art. 582 c.p., ingiuria 594 c.p., diffamazione art. 595 c.p., violenza sessuale art. 609 bis, violenza privata 610 c.p., minaccia art 612 c.p., danneggiamento art 635 c.p.

Chi minaccia o molesta qualcuno in maniera ripetuta attraverso appostamenti, “incontri casuali”, inseguimenti, tentativi di comunicazione, minacce verbali, aggressioni fisiche rivolte alla persona o ai suoi familiari, ad amici o ad animali, potrà essere accusato del reato di atti persecutori. Lo stalking deve essere compiuto in modo consapevole, intenzionale e continuato, cioè deve perdurare per un intervallo di tempo considerevole (settimane, mesi, spesso a qualsiasi ora del giorno e della notte) tale da generare nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari.

Secondo la nuova normativa la vittima di stalking potrà sporgere querela entro sei mesi dal compimento degli atti persecutori, ma si procederà d’ufficio (senza necessità di querela, che potrebbe esporre a “ripercussioni”la stessa vittima) per fatti commessi nei confronti di un minore o se ricorre una circostanza aggravante ex art. 339 c.p. Fino alla presentazione della querela, inoltre, la persona offesa può richiedere al questore, attraverso le autorità di pubblica sicurezza, che l’autore degli atti da stalking venga ammonito oralmente a tenere una condotta conforme alla legge.

La pena prevista va da sei mesi a quattro anni di reclusione ma è aumentata se il fatto è stato commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato o da chi sia stato legato da relazione affettiva con la persona offesa. Se la condotta persecutoria sfocia nel delitto di omicidio la pena prevista è quella dell’ergastolo.

La persona offesa può costituirsi parte civile nel processo contro l’autore dello stalking al fine di richiedere un risarcimento, sia per i danni economici subiti, derivanti dal cambiamento delle abitudini di vita, sia per danno non patrimoniale (importante sentenza in materia è quella della Corte di Cassazione 11 novembre 2008 n.26972, in cui si afferma l’unicità della figura di danno non patrimoniale, che deve essere risarcito o in presenza di un fatto costituente reato, oppure nel caso di lesione dei diritti inviolabili della persona).

Si riporta il testo integrale del disegno di legge in materia di stalking, in attesa di approvazione definitiva al Senato:

DISEGNO DI LEGGE N. 1440 A – Misure contro gli atti persecutori

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. – (Atti persecutori). – È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio»;

b) al primo comma dell’articolo 576, dopo il numero 5 bis) è aggiunto il seguente:

«5-1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis».

Art. 2.

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2.bis. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

3. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. – (Obblighi di comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 5-bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

e) al comma 4-ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 342-ter del codice civile)

1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 5.

(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti)

1. Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnalano siti web di interesse per tale argomento:

http://www.stalking.it/

http://www.benessere.com

http://www.mentesociale.it

http://www.pariopportunita.gov.it

(questo articolo è stato redatto dalla dott.

Sara Bellantoni : sarabellantoni@alice.it

Involontariamente ho cancellato alcuni vostri commenti degli ultimi giorni. Vi chiedo quindi di inviarli nuovamente,chiedendo scusa per il disservizio.

Chiedo scusa agli utenti e a coloro che sono in attesa di una risposta ai quesiti da loro inviati,per il ritardo con cui mi accingo a rispondere .

Motivi tecnici indipendenti dalla mia volontà,hanno reso difficoltoso l’uso di questo mezzo.

Ma i problemi hanno sempre una loro soluzione…ed eccomi tornato in piena attività,cogliendo l’occasione per ringraziare gli utenti che hanno comunque scritto ,nonchè quelli che mi hanno gratificato con un numero di “accessi” assolutamente insperato,nonostante la forzata inattività.

Per svolgere una adeguata riflessione su questo caso dobbiamo partire da una lettura dell’art 616 I comma c.p che così recita”Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa,a lui non diretta,ovvero sottrare o distrae,al fine di prenderne o di farne da altri prenderne cognizione,una corrispondenza chiusa o aperta,a lui non diretta,ovvero,in tutto o in parte,la distrugge o sopprime,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 30 a euro 516

art 616 IV comma : Agli effetti della diposiziobe di questa sezione,per “corrispondenza” s’intende quella epistolare,telegrafica o telefonica,informale o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Il problema che la Corte di Cassazione si è posta è il seguente e cioè se la posta elettronica del dipendente possa ritenersi “chiusa” per il datore di lavoro ,laddove il contenuto di questa attiene alla attività produttiva dell’azienda”

La Corte sul punto è intervenuta concentrando la sua attenzione non sulla segretezza della corrispondenza che è bene costituzionalmente tutelato(art 15″La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”) e che quindi non presenta ,per il caso che ci occupa margini ulteriori di discussione ,ma sul soggetto legittimato ad “aprire” una missiva(cartacea od elettronica…..poco importa!)

Nel caso di specie la password era a disposizione del capo dell’ufficio,in virtù di una disposizione regolamentare che abilitava il computer al solo fine di inviare e ricevere notizie inerenti l’attività dell’azienda e che quindi l’avere usato tale chiave di accesso non rappresenta di per sè è un illecito.

Di qui se ne ricava il principio che la tutela della riservatezza della corrispondenza è da intendersi assoluta solo allorquando il titolare di essa ne possiede l’esclusività per consuetudine o per disposizione di legge.

E certamente una questione interessante quella da proporre ,in quanto allarga le ipotesi di agire per il risarcimento danni anche nei confronti della società quale persona giuridica ,laddove questa venga assoggettata a procedimento penale.

Ho gia parlato in un articolo precedente della importanza dell’introduzione nel nostro ordinamento di questa ulterore configurazione dei c.d. reati societari e certamente la giurisprudenza ,formatasi successivamente alla approvazione del decreto legislativo ,non poteva non occuparsi di questo aspetto.

La giurisprudenza maggioritaria pare essersi orientata circa un profilo di ammissibilità per una serie di ragioni che andrò di qui a spiegare.

Innanzitutto va premesso,per un inquadramento sistematico di tale argomento,che l’articolo di riferimento del diritto penale sostanziale è rappresentato dall’art 185 c.p. che così recita:”Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,obbliga al risarcimento il colpevole e ele persone che,a norma delle leggi civili,debbono rispondere per il fatto di lui”.

Da una interpretazione letterale di questo articolo di legge una parte della giurisprudenza ne sostiene l’inammissibità alla luce della natura amministrativa della responsabilità dell’ente ,nonchè ragiona circa l’esclusione della parte offesa nell’attivazione di alcuni procedimenti di cui al decreto legislativo di riferimento (quali ad es il sequestro conservativo) per sostenere ulteriormente tale tesi.

In realtà a me paiono decisivi altre ed opposte argomentazioni già sviluppate in alcune sentenze

Non vi è dubbio che a carico della società si instauri un regolare processo penale, per cui non si vede per quale motivo la parte civile non possa apportare elementi di valutazione al giudice ai fini della definzione della responsabilità

Nel decreto legislativo non vi è alcuna disposizione diretta ed indiretta che limiti il ruolo della persona offesa,se non quando ,come nel caso poc’anzi citato, abbia la funzione di snellire il procedimento incidentale.

l’art 185 c.p è comunque è una disposizione di natura civlistica applicativa del principio del risarcimento del danno e quindi priva dei caratteri della norma penale tipica, compreso il divieto di analogia.

4.La ratio del decreto legislativo è comunque di ritenere l’ente responsabile penalmente per fatti a lui ascrivibili ed accertati tramite l’intervento di tutti i soggetti processuali che il codice all’uopo prevede(per altra via ,quindi,si sviluppa il ragionamento di cui al punto 1).

5. E’ indubbio che la ammissibilità della costituzione di parte civile contro gli illeciti dell’ente ,rende pienamente applicabile l’istituto della “class action”.

Prima di affrontare l’argomento che ci occupa ,è necessario citare per esteso sia l’art 570 c.p. che così recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,con nomi,marchi o segni distintivi nazionali o esteri,atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine,provenienza o qualità dell’opera o del prodotto,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a ventimila euro”e l’art 4 cooma 49 della legge 24/12/04 n.350(finanziaria 2004) :“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza,costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art 517 c.p. . Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy”su prodotti non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;costituisce fallace indicazione,anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,l’uso di segni,figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.Le fattispecie sono commesse fin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita in dettaglio”.

Le parole evidenziate in grassetto circoscrivono ancora più il nostro campo d’indagine , in quanto la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: Quando acquistiamo merce in cui è indicato il paese di provenienza come possiamo sentirci garantiti circa l’effettiva fabbricazione in  quella specifica zona geografica ?                                                                                        E’abbastanza frequente osservare ,come nel caso che ha occupato la Suprema Corte ,di acquistare merce  con la dicitura “Made in Italy” ma che in realta viene fabbricata in altre località in quanto il produttore può avere convenienza a dislocare o subappaltare a terzi  una parte dellla attività di produzione sopratutto in quei paesi dove vige un minore costo del lavoro.

E’ lecito tutto ciò?

 A tal riguardo la Cassazione risponde positivamente enucleando,  a sostegno della sua posizione, due principi fondamentali   che possiamo riassumere e schematizzare nel modo che segue

a)  tutelare non tanto la provenienza del produttore quanto quella del prodotto

b ) la provenienza geografica  del prodotto è tutelata solo per i prodotti agroalimentari

In ordine al punto a) la posizione della Suprema Corte si spiega in ragione di un principio libertà di  organizzazione della attività di impresa il cui prodotto è da collegarsi non al luogo ma direttamente all’imprenditore che funge da garante della qualità dello  stesso.

In ordine al punto b) non può non ritenersi evidente il collegamento con il territorio del prodotto agrolimentare ,in quanto è proprio tale elemento che  caratterizza la sua affidabilità nei confronti del consumatore.

Appare, quindi, questa sentenza della Cassazione un giusto contemperamento del pricipio di libertà d’impresa con la tutela del consumatore da prodotti che apportino indicazioni false o fallaci circa la loro provenienza od origine.  

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