” E’ mio dovere innanzitutto ringraziare gli utenti di questo blog che ne hanno consentito l’enorme successo ,ma allo stesso tempo questo ultimo anno mi ha spinto a svolgere una serie di riflessioni circa il modo di svilupparlo per renderlo ancora più vicino alle esigenze di chi mi ha scritto che non solo mi ha rappresentato semplici quesiti di natura giuridica ,ma anche drammi personali o di loro congiunti che vivono il problema della applicazione della misura detentiva o comunque limitativa della libertà personale.

Innanzitutto l’elevato numero di richieste di consulenza legale ha determinato un grosso problema alla mia attività, in quanto mi sono accorto che la natura dei quesiti proposti richiedeva risposte sempre più articolate e precise che naturalmente entravano in collisione con il lavoro quotidiano , dovendo fronteggiare situazioni analoghe che venivano rappresentate al mio studio, a ciò aggiungendovi l’attività di udienza che richiede altrettanto impegno e fatica.

Mi sono trovato quindi a dovere prendere una decisione ,allorquando mi sono accorto che non riuscivo più a rispondere , per i motivi di cui sopra, nei tempi che mi venivano richiesti

Queste riflessioni mi hanno portato alla decisione

di creare una piattaforma “web” che rimarrà gratuita per quanto riguarda l’aspetto di “informazione” all’utenza circa gli aspetti delle problematiche processual-penalistiche . In merito invece alle singole questioni che verrano proposte le stesse dovranno essere remunerate secondo i minimi tariffari previsti del Consiglio Nazionale Forense al fine di vedersi garantita una risposta maggiormente articolata ed in tempi rapidi.

Inoltre voglio segnalare che ,per quanto non sia divenuta norma cogente, ho ritenuto opportuno aderire all’intepretazione di alcuni Ordini Forensi(cfr per tutti” Ordine degli Avvocati di Milano” ottobre 2000) che ritierne le consulenze legali on line a titolo gratuito in violazione della normativa deontologica e più precisamente di quel rapporto di reciproci diritti e doveri che insorgono allorquando si instaure un rapporto di fiducia tra l’avvocato ed il proprio assistito ed inoltr dell’art 19 Del Codice Deontologico circa “il divieto di accaparamento di clientela”