Category: Reati contro la persona


Per stalking (lett. perseguitare, dare la caccia) si intende l’agire di un soggetto, stalker, che, con comportamenti reiterati e ossessivi, pone in essere una vera e propria persecuzione nei confronti di un’altra persona (vittima), solitamente di sesso opposto. Le molestie sono compiute attraverso tentativi di comunicazione (telefonate, sms, e-mail, lettere, murales), appostamenti, pedinamenti, intrusioni nella vita privata, danneggiamenti di cose, fino ad arrivare alla violenza fisica sulla vittima stessa, e nei casi estremi all’omicidio c.d. “passionale”. Le vittime di stalking sono in prevalenza donne (86%), che si trovano a dover subire “molestie assillanti” da parte di conoscenti o colleghi, solitamente allo scopo di intraprendere una relazione sentimentale, ma più di frequente lo stalker è un ex partner, spinto dalla voglia di riallacciare una relazione conclusa o dal desiderio di vendetta per il “torto” generato dall’abbandono. Il comportamento dello stalker deve superare i limiti della normale tollerabilità, generando nella vittima una costante sensazione di ansia, che arrivi a compromettere il normale svolgimento di vita: cambiamento delle abitudini, di lavoro, di numero telefonico, nei casi più gravi, cambiamento di città.

Il disegno di legge n. 1440, con il quale vengono predisposte “misure idonee a contrastare i fenomeni persecutori”, è stato approvato alla Camera, il 29 gennaio 2009, ed è in attesa di approvazione definitiva al Senato. L’innovazione, che tale riforma dovrebbe introdurre, sta nel fatto di prevedere un reato specifico art. 612 bis, denominato “Atti persecutori”, simile ma non identificabile, allo stato normativo attuale, con i reati di percosse art. 581 c.p., lesione personale art. 582 c.p., ingiuria 594 c.p., diffamazione art. 595 c.p., violenza sessuale art. 609 bis, violenza privata 610 c.p., minaccia art 612 c.p., danneggiamento art 635 c.p.

Chi minaccia o molesta qualcuno in maniera ripetuta attraverso appostamenti, “incontri casuali”, inseguimenti, tentativi di comunicazione, minacce verbali, aggressioni fisiche rivolte alla persona o ai suoi familiari, ad amici o ad animali, potrà essere accusato del reato di atti persecutori. Lo stalking deve essere compiuto in modo consapevole, intenzionale e continuato, cioè deve perdurare per un intervallo di tempo considerevole (settimane, mesi, spesso a qualsiasi ora del giorno e della notte) tale da generare nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari.

Secondo la nuova normativa la vittima di stalking potrà sporgere querela entro sei mesi dal compimento degli atti persecutori, ma si procederà d’ufficio (senza necessità di querela, che potrebbe esporre a “ripercussioni”la stessa vittima) per fatti commessi nei confronti di un minore o se ricorre una circostanza aggravante ex art. 339 c.p. Fino alla presentazione della querela, inoltre, la persona offesa può richiedere al questore, attraverso le autorità di pubblica sicurezza, che l’autore degli atti da stalking venga ammonito oralmente a tenere una condotta conforme alla legge.

La pena prevista va da sei mesi a quattro anni di reclusione ma è aumentata se il fatto è stato commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato o da chi sia stato legato da relazione affettiva con la persona offesa. Se la condotta persecutoria sfocia nel delitto di omicidio la pena prevista è quella dell’ergastolo.

La persona offesa può costituirsi parte civile nel processo contro l’autore dello stalking al fine di richiedere un risarcimento, sia per i danni economici subiti, derivanti dal cambiamento delle abitudini di vita, sia per danno non patrimoniale (importante sentenza in materia è quella della Corte di Cassazione 11 novembre 2008 n.26972, in cui si afferma l’unicità della figura di danno non patrimoniale, che deve essere risarcito o in presenza di un fatto costituente reato, oppure nel caso di lesione dei diritti inviolabili della persona).

Si riporta il testo integrale del disegno di legge in materia di stalking, in attesa di approvazione definitiva al Senato:

DISEGNO DI LEGGE N. 1440 A – Misure contro gli atti persecutori

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. – (Atti persecutori). – È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio»;

b) al primo comma dell’articolo 576, dopo il numero 5 bis) è aggiunto il seguente:

«5-1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis».

Art. 2.

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2.bis. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

3. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. – (Obblighi di comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 5-bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

e) al comma 4-ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 342-ter del codice civile)

1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 5.

(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti)

1. Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnalano siti web di interesse per tale argomento:

http://www.stalking.it/

http://www.benessere.com

http://www.mentesociale.it

http://www.pariopportunita.gov.it

(questo articolo è stato redatto dalla dott.

Sara Bellantoni : sarabellantoni@alice.it

Un interessante sentenza  della Corte Costituzionale è stata recentemente pubblicata  riguardo tale argomento  dove viene discusso un principio cardine   del  diritto penale sostanziale ,quale quello della colpevolezza, che trova il suo riferimento costituzionale nelll’art 27.

La disposizione normativa  che ha provocato l’intervento della Corte riguarda l’art 609 sexies del Codice Penale che testualmente recita:”Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis,609 ter,609 quatere 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici,nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609 quinques,il colpevole non può ignorare a sua scusa,l’ignoranza dell’età della persona offesa”

E’ evidente che qui ci troviamo su un terreno delicatissimo che coinvolge da una parte il minore infraquattordicenne con la inviolabilità della sua sfera sessuale determinata dalla presuntà incapacità a prestare un attività di consenso ad atti di natura sessuale e dall’altro la attribuibilità al soggetto di tale condotta sotto il profilo della rappresentazione dell’evento .

In realtà qui il problema,come riferisce la Corte, si manifesta non in ordine alla volontarietà dell’evento,ma piuttosto in merito all’invocabilità della inescusabilità dell’errore. In buona sostanza dobbiamo chiederci se la violenza sessuale al minore debba essere ritenuta sussistente, anche laddove vi siano elementi che possano trarre in inganno circa l’età del soggetto passivo della violenza e se il non applicare tale principio contrasto con il principio di colpevolezza sancito dall’art 27 della Costituzione.

Su questo la Corte non si è espressa in quanto la censura di costituzionalità della norma aveva ad oggetto una corretta attribuibilità della condotta delittosa nell’applicazione della fattispecie incriminata che non aveva alcuna attinenza con il caso di specie sollevato(l’ignoranza della età della parte offesa), costringendo la stessa ad una declaratoria di inammissibilità della questione sollevata.

Approfondire in questi casi il principio dell’inevitabilità dell’errore della minore età e rapportarlo ai principi costituzionali citati rappresenta comunque un problema di basilare importanza per chi affronta processi di tale tipo . Infatti se ,nel corso del processo, al Giudice legittimamente viene rappresentata dalla pubblica accusa la gravità di una tale condotta delittosa rappresentata dall’abuso compiuto nei confronti di un minore ,allo stesso tempo la difesa non può non essere messa nellle condizioni di potere dimostrare la circostanza della possibile non conoscenza dell’imputato dell’età della vittima. ,se non al prezzo di vanificare gli spazi di difesa dell’imputato il quale non potrà in tali casi contestare la consistenza di un tale quadro accusatorio laddove non può contestarne l’elemento fondamentale della cui esistenza se ne presume per legge  la conoscenza ;di qui si priva il processo di quella necessaria dialettica,la sola che può fornire al Giudice gli strumenti per un sereno giudizio.

L’ulteriore conseguenza a cui ci porta questo metodo argomentativo è che , da una parte ci troviamo di fronte ad un “simulacro di processo penale” dove la condanna dell’imputato diventa  quasi certa  per i motivi suesposti” ,dall’altra non assistiamo a quella graduazione della gravità della condotta delittuosa  che avviene nella normalità de casi presso le aule di giustizia,ma solamente  ad un accertamento dell’azione violenta che peraltro il più delle volte è dimostrabile solo dalle dichiarazioni della parte offesa; da qui il giudice sarà costretto ad applicare una pena necessariamente sproporzionata perchè privo della possibilità di conoscere la corretta rappresntabilità che l’imputato si è fatta del reato commesso  e quindi mancante di un elemento fondante la  valutazione della personalità dello stesso

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