Category: Reati contro l’onore e contro la libertà


SONO IN VACANZA . A fine mese risponderò a tutte le vostri commenti

Involontariamente ho cancellato alcuni vostri commenti degli ultimi giorni. Vi chiedo quindi di inviarli nuovamente,chiedendo scusa per il disservizio.

Recentemente la Cassazione ha statuito cher il rimprovero di un superiore gerarchico ad un proprio dipendente  deve limitarsi alla condotta negativa da lui riscontrata e non può trascendere in frasi che ,per quanto siano collegate all’attività lavorativa del dipendente , intaccano la sfera di onorabilità di questi e quindi esorbitano da una critica legittima alla sua persona.

Trattasi di reati inquadrati nel titolo XII del capo II dei delitti contro l’onore. Essi infatti trovano tale configurazione nel nostro codice in quanto si riferiscono all’onorabilità del soggetto che ne venga leso.

Questo concetto però trova una sua configurazione nei due tipi di reato.

Nel primo è da intendersi quale offesa all’onore quale valore morale dell’individuo ed al decoro da intendersi come il complesso degli elementi che rendono il soggetto meritevole di un giudizio positivo dei suoi consociati.

Nel secondo è da intendersi quale offesa alla dignità personale, secondo un concetto che vuole essere maggiormente lesivo della onorabilità della persona,atteso che tale reato presenta quale suo ulterore elemento costitutivo il fatto che si consumi in presenza di più persone .Da qui ne deriva anche una maggiore gravità di tale condotta che rende la pena più elevata.

Facciamo ora due esempi tali da rendere ancora più chiare le due ipotesi delittuose.

Ingiuria:Tizio scrive una lettera a Caio affermando che è un corrotto.

Diffamazione;Caio,in un pubblico convegno,sostiene che Tizio è corrotto perchè intasca tangenti.

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