Category: Reati societari


E certamente una questione interessante quella da proporre ,in quanto allarga le ipotesi di agire per il risarcimento danni anche nei confronti della società quale persona giuridica ,laddove questa venga assoggettata a procedimento penale.

Ho gia parlato in un articolo precedente della importanza dell’introduzione nel nostro ordinamento di questa ulterore configurazione dei c.d. reati societari e certamente la giurisprudenza ,formatasi successivamente alla approvazione del decreto legislativo ,non poteva non occuparsi di questo aspetto.

La giurisprudenza maggioritaria pare essersi orientata circa un profilo di ammissibilità per una serie di ragioni che andrò di qui a spiegare.

Innanzitutto va premesso,per un inquadramento sistematico di tale argomento,che l’articolo di riferimento del diritto penale sostanziale è rappresentato dall’art 185 c.p. che così recita:”Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,obbliga al risarcimento il colpevole e ele persone che,a norma delle leggi civili,debbono rispondere per il fatto di lui”.

Da una interpretazione letterale di questo articolo di legge una parte della giurisprudenza ne sostiene l’inammissibità alla luce della natura amministrativa della responsabilità dell’ente ,nonchè ragiona circa l’esclusione della parte offesa nell’attivazione di alcuni procedimenti di cui al decreto legislativo di riferimento (quali ad es il sequestro conservativo) per sostenere ulteriormente tale tesi.

In realtà a me paiono decisivi altre ed opposte argomentazioni già sviluppate in alcune sentenze

Non vi è dubbio che a carico della società si instauri un regolare processo penale, per cui non si vede per quale motivo la parte civile non possa apportare elementi di valutazione al giudice ai fini della definzione della responsabilità

Nel decreto legislativo non vi è alcuna disposizione diretta ed indiretta che limiti il ruolo della persona offesa,se non quando ,come nel caso poc’anzi citato, abbia la funzione di snellire il procedimento incidentale.

l’art 185 c.p è comunque è una disposizione di natura civlistica applicativa del principio del risarcimento del danno e quindi priva dei caratteri della norma penale tipica, compreso il divieto di analogia.

4.La ratio del decreto legislativo è comunque di ritenere l’ente responsabile penalmente per fatti a lui ascrivibili ed accertati tramite l’intervento di tutti i soggetti processuali che il codice all’uopo prevede(per altra via ,quindi,si sviluppa il ragionamento di cui al punto 1).

5. E’ indubbio che la ammissibilità della costituzione di parte civile contro gli illeciti dell’ente ,rende pienamente applicabile l’istituto della “class action”.

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Questo provvedimento è decisamente innovativo in quanto affianca ,alla responsabilità personale del soggetto che opera nell’impresa,una particolare responsabilità penale di quest’ultima,rendendo quindi possibile applicare alla stessa una gamma di sanzioni finalizzate ad incidere a vario titolo sul suo patrimonio.

Esaminiamo ora i punti salienti di questa legge adottando il metodo dello schema,per renderne più agevole la lettura ai non “addetti ai lavori”senza avere la pretesa di essere esaustivi ,considerata la complessità della materia,ma volendo solo in questo articolo fornire gli elementi fondanti.

SOGGETTI DESTINATARI(art 1)

Enti forniti di personalità giuridica,società, associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applica allo Stato,agli enti pubblici territoriali,agli enti pubblici non economici,nonchè agli enti che svolgono funzioni  di rilievo costituzionale.

REATI:

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione(corruzione,concussione….etc)
  • Reati in materia di finanziamenti pubblici(truffa allo Stato od enti pubblici o qualunque attività tesa a percepire indebitamente erogazioni da questa fornite)
  • Reati di frode informatica
  • Reati c.d.societari(false comunicazioni sociali,illegale ripartizione degli utili,riciclaggio….e comunque tutti quei reati che comportano un danno a quei soggetti che sono destinatari a vario titolo della condotta dell’ente) .

Va inoltre aggiunto che ,recentemente, la Commissione Europea ha previsto che gli Stati membri inseriscano ulteriori fattispeciedelittuose,quali quelle concernenti la corruzione privata,nonchè le fattispecie penali a tutela del diritto d’autore e di altre opere dell’ingegno.

SANZIONI AMMINISTRATIVE(art9)

  1. Sanzioni pecuniarie
  2. Sanzioni interdittive
  3. Confisca
  4. Pubblicazione della sentenza

Le sanzioni interdittive sono

  • Interdizione dall’esercizio dell’attività
  • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
  • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,salvo che per ottenere la prestazione di un servizio
  • L’esclusione da agevolazioni,finanziamenti,contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
  • Divieto di pubblicizzare beno o servizi

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre e vanno da un minimo di euro 250 ed un massimo di euro 1500,per quotein un numero non inferiore a cento e non superiore a mille.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni e si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • L’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando,in questo caso,la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
  • In caso di reiterazione degli illeciti

L’inosservanza delle sanzioni interdittive è punita con la reclusione da sei mesi ai tre anni

ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’azienda,per evitare di rispondere dei reati commessidagli amministratori o da coloro i quali rivestono una posizione apicale all’interno della stessa o di soggetti che ne abbiano la gestione-anche di un settore-purchè provvisto di autonomia finanziaria,deve dotarsi di un Modulo Organizzativo da comunicare al Ministero della Giustizia che,di concerto con i Ministeri competenti,può formulare entro trenta giorni osservazioni sull’idoneità dello stesso a prevenire i reati.

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 90 other followers