Category: Tematiche di approfondimento giurisprudenziale


Per svolgere una adeguata riflessione su questo caso dobbiamo partire da una lettura dell’art 616 I comma c.p che così recita”Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa,a lui non diretta,ovvero sottrare o distrae,al fine di prenderne o di farne da altri prenderne cognizione,una corrispondenza chiusa o aperta,a lui non diretta,ovvero,in tutto o in parte,la distrugge o sopprime,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 30 a euro 516

art 616 IV comma : Agli effetti della diposiziobe di questa sezione,per “corrispondenza” s’intende quella epistolare,telegrafica o telefonica,informale o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Il problema che la Corte di Cassazione si è posta è il seguente e cioè se la posta elettronica del dipendente possa ritenersi “chiusa” per il datore di lavoro ,laddove il contenuto di questa attiene alla attività produttiva dell’azienda”

La Corte sul punto è intervenuta concentrando la sua attenzione non sulla segretezza della corrispondenza che è bene costituzionalmente tutelato(art 15″La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”) e che quindi non presenta ,per il caso che ci occupa margini ulteriori di discussione ,ma sul soggetto legittimato ad “aprire” una missiva(cartacea od elettronica…..poco importa!)

Nel caso di specie la password era a disposizione del capo dell’ufficio,in virtù di una disposizione regolamentare che abilitava il computer al solo fine di inviare e ricevere notizie inerenti l’attività dell’azienda e che quindi l’avere usato tale chiave di accesso non rappresenta di per sè è un illecito.

Di qui se ne ricava il principio che la tutela della riservatezza della corrispondenza è da intendersi assoluta solo allorquando il titolare di essa ne possiede l’esclusività per consuetudine o per disposizione di legge.

E certamente una questione interessante quella da proporre ,in quanto allarga le ipotesi di agire per il risarcimento danni anche nei confronti della società quale persona giuridica ,laddove questa venga assoggettata a procedimento penale.

Ho gia parlato in un articolo precedente della importanza dell’introduzione nel nostro ordinamento di questa ulterore configurazione dei c.d. reati societari e certamente la giurisprudenza ,formatasi successivamente alla approvazione del decreto legislativo ,non poteva non occuparsi di questo aspetto.

La giurisprudenza maggioritaria pare essersi orientata circa un profilo di ammissibilità per una serie di ragioni che andrò di qui a spiegare.

Innanzitutto va premesso,per un inquadramento sistematico di tale argomento,che l’articolo di riferimento del diritto penale sostanziale è rappresentato dall’art 185 c.p. che così recita:”Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,obbliga al risarcimento il colpevole e ele persone che,a norma delle leggi civili,debbono rispondere per il fatto di lui”.

Da una interpretazione letterale di questo articolo di legge una parte della giurisprudenza ne sostiene l’inammissibità alla luce della natura amministrativa della responsabilità dell’ente ,nonchè ragiona circa l’esclusione della parte offesa nell’attivazione di alcuni procedimenti di cui al decreto legislativo di riferimento (quali ad es il sequestro conservativo) per sostenere ulteriormente tale tesi.

In realtà a me paiono decisivi altre ed opposte argomentazioni già sviluppate in alcune sentenze

Non vi è dubbio che a carico della società si instauri un regolare processo penale, per cui non si vede per quale motivo la parte civile non possa apportare elementi di valutazione al giudice ai fini della definzione della responsabilità

Nel decreto legislativo non vi è alcuna disposizione diretta ed indiretta che limiti il ruolo della persona offesa,se non quando ,come nel caso poc’anzi citato, abbia la funzione di snellire il procedimento incidentale.

l’art 185 c.p è comunque è una disposizione di natura civlistica applicativa del principio del risarcimento del danno e quindi priva dei caratteri della norma penale tipica, compreso il divieto di analogia.

4.La ratio del decreto legislativo è comunque di ritenere l’ente responsabile penalmente per fatti a lui ascrivibili ed accertati tramite l’intervento di tutti i soggetti processuali che il codice all’uopo prevede(per altra via ,quindi,si sviluppa il ragionamento di cui al punto 1).

5. E’ indubbio che la ammissibilità della costituzione di parte civile contro gli illeciti dell’ente ,rende pienamente applicabile l’istituto della “class action”.

Prima di affrontare l’argomento che ci occupa ,è necessario citare per esteso sia l’art 570 c.p. che così recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,con nomi,marchi o segni distintivi nazionali o esteri,atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine,provenienza o qualità dell’opera o del prodotto,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a ventimila euro”e l’art 4 cooma 49 della legge 24/12/04 n.350(finanziaria 2004) :“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza,costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art 517 c.p. . Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy”su prodotti non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;costituisce fallace indicazione,anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,l’uso di segni,figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.Le fattispecie sono commesse fin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita in dettaglio”.

Le parole evidenziate in grassetto circoscrivono ancora più il nostro campo d’indagine , in quanto la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: Quando acquistiamo merce in cui è indicato il paese di provenienza come possiamo sentirci garantiti circa l’effettiva fabbricazione in  quella specifica zona geografica ?                                                                                        E’abbastanza frequente osservare ,come nel caso che ha occupato la Suprema Corte ,di acquistare merce  con la dicitura “Made in Italy” ma che in realta viene fabbricata in altre località in quanto il produttore può avere convenienza a dislocare o subappaltare a terzi  una parte dellla attività di produzione sopratutto in quei paesi dove vige un minore costo del lavoro.

E’ lecito tutto ciò?

 A tal riguardo la Cassazione risponde positivamente enucleando,  a sostegno della sua posizione, due principi fondamentali   che possiamo riassumere e schematizzare nel modo che segue

a)  tutelare non tanto la provenienza del produttore quanto quella del prodotto

b ) la provenienza geografica  del prodotto è tutelata solo per i prodotti agroalimentari

In ordine al punto a) la posizione della Suprema Corte si spiega in ragione di un principio libertà di  organizzazione della attività di impresa il cui prodotto è da collegarsi non al luogo ma direttamente all’imprenditore che funge da garante della qualità dello  stesso.

In ordine al punto b) non può non ritenersi evidente il collegamento con il territorio del prodotto agrolimentare ,in quanto è proprio tale elemento che  caratterizza la sua affidabilità nei confronti del consumatore.

Appare, quindi, questa sentenza della Cassazione un giusto contemperamento del pricipio di libertà d’impresa con la tutela del consumatore da prodotti che apportino indicazioni false o fallaci circa la loro provenienza od origine.  

E’ un reato questo  che tratta un argomento di cruciale importanza  e cioè delle conseguenze che possono derivare da un  non corretto rapporto tra il professionista ed il soggetto che gli conferisce il mandato.

Preliminarmente è opportuno a questo punto citare per  esteso  l’articolo,anche per capire esattamente i problemi interpretativi che la norma pone.

art 370:Il patrocinatore o il consulente tecnico,che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali,arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa,assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria,è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore ad un milione.

La pena è aumentata:

  1. se il colpevole ha commesso il fatto ,colludendo con la parte avversaria
  2. se il fatto è stato commesso in danno dell’imputato

Una recente sentenza della Caasazione è ritornata sul punto interrogandosi se il comportamento illecito del professionista sia da addebitarsi necessiaramente in pendenza di un procedimento;in altre parole se l’esistenza del procedimento rappresenta l’elemento costitutivo del reato di cui si discute.

La Cassazione ha ritenuto di orientarsi in tal senso,sostenendo che altrimenti verrebbe a violarsi il c.d principio della tipicità della norma, in quanto lo stesso comportamento al di fuori di tale fase va giuridicamente qualificato in altro modo.

Ritengo tale interpretazione della Corte Cassazione condivisibile ad una condizione e cioè che il termine procedimento” includa ill primo momento successivo al quale il difensore viene nominato dalla parte. In questo momento il difensore rappresenta la parte sia nell’ipotesi in cui il procedimento è incominciato,sia quando è lui a doverlo attivare(ad es con una denuncia -querela),sia quando la stessa parte non è a conoscenza di atti di indagine nei suoi confronti ed interpella un legale per avere notizie in merito.

Tali considerazioni nascono dall’esigenza di  chiarire che il momento in cui l’avvocato assume degli obblighi(..ma anche dei diritti!)nei confronti della parte,nasce allorquando venga firmata la dichiarazione di nomina in suo favore oppure(ma questo riguarda esclusivamente l’avvocato penalista!) nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria  nomina un difensore alla parte che ne è priva.

 Da qui l’esigenza di “allargare” le ipotesi di responsabilità del professionista nei confronti del cliente ,in parallelo ad un ampliamento degli obblighi della parte nei suoi confronti che nascono -giova ripeterlo- nel momento in cui questi sottoscrive la dichiarazione di nomina

L’interrogativo che dobbiamo porci è il seguente:Il Giudice penale ,quando emette una sentenza di proscioglimento nei confronti di un imputato incapace di intendere e di volere,deve qualificare giuridicamente la condotta delittuosa oppure lo stato di incapacità rappresenta un limite al quale il magistrato deve fermarsi in quanto lo stesso fa perdere  ogni interesse alla vicenda processuale?

Trattasi di un problema abbastanza sottovalutato dagli operatori del diritto sopratutto per motivi di ordine pratico. Infatti nel processo penale l’ottenimento di una perizia di incapacità rapresenta uno degli obiettivi che il difensore cerca di raggiungere,sopratutto quando gli elementi indiziari a carco del proprio assistito siano talmente gravi da rendere impossibile una sentenza assolutoria.

Tutto questo andrebbe bene se però ad una sentenza di proscioglimento ne derivasse la sua immediata scarcerazione…ma sappiamo che così non è!

Per  questi soggetti il codice prevede il ricovero in una struttura sanitaria denominata “Ospedale Psichiatrico Giudiziario” la cui durata è proporzionata al tipo di reato commesso ed ecco quindi il problema che esce dala porta…per rientrare dalla finestra!

Come dicevo poc’anzi la questione è poco dibattuta e quindi,in presenza di scarni riferimenti giurisprudenziali,ho dovuto attingere alla mia esperienza professionale per ricavarne spunti di riflessione.

Ebbene nei casi che ho trattato il Giudice,in sede di motivazione della sentenza,si è limitato ad una mera descrizione del fatto senza dare ad esso una qualificazione giuridica,nonostante la formulazione di un giudizio di colpevolezza! Eppure l’incapace commette un azione che ,per quanto ovviamente depurata dell’elemento psicologico, deve allo stesso tempo trovare una sua qualificazione giuridica perchè comunque il tipo di condotta e la gravità va a riverberarsi sulla durata della misura di sicurezza da applicarsi.

Tuttavia questo argomento lascia il più delle volte insensibile il magistrato,che ritenndo esaurito il suo compito nello statuire circa l’incapacità dell’imputato,non si preoccupa di andare oltre,assolvendo così pienamente il suo ruolo.;ritenendo forse che il difensore si accontenti comunque di una sentenza di proscioglimento e sopratutto operando una violazione dell’art 546 II comma lettera ec.p.p.(“La sentenza contiene la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si è fondata,con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”)

Un recente caso da me affrontato renderà più chiaro quanto riferito;in presenza di una doglianza difensiva tesa a derubricare un omicidio aggravato in omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto per il quale era stata dichiarata l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto,il Giudice per l’Udienza Preliminare nessuna risposta mi ha fornito nella motivazione della sentenza,limitandosi in questa sede ad una mera descrizione storica del fatto e senza occuparsi nè dei rilievi da me eccepiti circa le conclusioni della consulenza medico-legaleche non escludevano affatto una eventuale preterintenzionalità della condotta dell’imputato riscontrate anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso,nè dalle palesi contraddizioni emerse dalle dalle persone chiamate a sommarie informazioni dal P.M.,circa il reale svolgimento degli avvenimenti.

Ebbene sul punto ho presentato ricorso per Cassazione ,ritenendo sussistente la violazione del’art 546 II comma c.p.p.  ed il cui accoglimento comporterebbe una rideterminazione della durata della durata della misura di sicurezza con riduzione degli anni dieci ,attualmente applicati, ad anni cinque.

P.S.Il processo di cui sopra si è celebrato con il rito del giudizio abbreviato che,lungi dal rappresentare un momento di esame dell’organo giudicante dell’attività di indagine del Pubblico Ministero, viene considerato dai magistrati……un” patteggiamento allargato”;evidentemente il termine “giudizio” non evoca nulla alle loro persone…ma la cosa più difficile che ,di quanto detto, il difensore ne dovrà rendere partecipe l’imputato che decide di avvalersi di tale rito!

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