Category: Tematiche diverse


” E’ mio dovere innanzitutto ringraziare gli utenti di questo blog che ne hanno consentito l’enorme successo ,ma allo stesso tempo questo ultimo anno mi ha spinto a svolgere una serie di riflessioni circa il modo di svilupparlo per renderlo ancora più vicino alle esigenze di chi mi ha scritto che non solo mi ha rappresentato semplici quesiti di natura giuridica ,ma anche drammi personali o di loro congiunti che vivono il problema della applicazione della misura detentiva o comunque limitativa della libertà personale.

Innanzitutto l’elevato numero di richieste di consulenza legale ha determinato un grosso problema alla mia attività, in quanto mi sono accorto che la natura dei quesiti proposti richiedeva risposte sempre più articolate e precise che naturalmente entravano in collisione con il lavoro quotidiano , dovendo fronteggiare situazioni analoghe che venivano rappresentate al mio studio, a ciò aggiungendovi l’attività di udienza che richiede altrettanto impegno e fatica.

Mi sono trovato quindi a dovere prendere una decisione ,allorquando mi sono accorto che non riuscivo più a rispondere , per i motivi di cui sopra, nei tempi che mi venivano richiesti

Queste riflessioni mi hanno portato alla decisione

di creare una piattaforma “web” che rimarrà gratuita per quanto riguarda l’aspetto di “informazione” all’utenza circa gli aspetti delle problematiche processual-penalistiche . In merito invece alle singole questioni che verrano proposte le stesse dovranno essere remunerate secondo i minimi tariffari previsti del Consiglio Nazionale Forense al fine di vedersi garantita una risposta maggiormente articolata ed in tempi rapidi.

Inoltre voglio segnalare che ,per quanto non sia divenuta norma cogente, ho ritenuto opportuno aderire all’intepretazione di alcuni Ordini Forensi(cfr per tutti” Ordine degli Avvocati di Milano” ottobre 2000) che ritierne le consulenze legali on line a titolo gratuito in violazione della normativa deontologica e più precisamente di quel rapporto di reciproci diritti e doveri che insorgono allorquando si instaure un rapporto di fiducia tra l’avvocato ed il proprio assistito ed inoltr dell’art 19 Del Codice Deontologico circa “il divieto di accaparamento di clientela”

L’attività di questo blog riprende da oggi.

Chiedo scusa se vi ho fatto aspettare,ma l’assolvimento di gravosi impegni professionali.,accompagnati da problemi derivanti dal mio computer attaccato da un virus che ne ha inevitalmente condizionato l’uso, mi hanno costretto ad interrompere,l’attività di questo blog.

Allo stesso tempo questo periodo di stasi ed il risconto crescente in termini di contatti e di quesiti che giornalmente leggo,mi spinngono a porvi questa domanda . Cosa ne pensate di un blo a pagamento?

Il vantaggio potrebbe essere duplice,in quanto da una parte avrei un riscontro economico da questa attività,ma dall’altra voi avreste risposte più puntuali ed ed esaurienti come dei veri e propri clienti “reali”. Accetto consigli…ed anche improperi! (nei limiti di un amabile dialettica!)

LEY 906 DE 2004

(agosto 31)

por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

Leggi l’articolo completo »

Involontariamente ho cancellato alcuni vostri commenti degli ultimi giorni. Vi chiedo quindi di inviarli nuovamente,chiedendo scusa per il disservizio.

Chiedo scusa agli utenti e a coloro che sono in attesa di una risposta ai quesiti da loro inviati,per il ritardo con cui mi accingo a rispondere .

Motivi tecnici indipendenti dalla mia volontà,hanno reso difficoltoso l’uso di questo mezzo.

Ma i problemi hanno sempre una loro soluzione…ed eccomi tornato in piena attività,cogliendo l’occasione per ringraziare gli utenti che hanno comunque scritto ,nonchè quelli che mi hanno gratificato con un numero di “accessi” assolutamente insperato,nonostante la forzata inattività.

Prima di parlare di “parte civile ” nel processo penale,è opportuno chiarirci su cosa debba intendersi  con il termine parte.

Parte è chiunque sia titolare di un diritto che può essere leso o tutelato in un determinato giudizio. Proprio per questo motivo,perchè è in discussione un suo diritto,la parte può partecipare al giudizio personalmente o attraverso i suoi rappresentanti che essa stessa nomina ,se dotata di quel requisito che in diritto viene chiamato capacità di agire.

Parte infatti potrebbe essere anche il minore,l’incapace,la persona giuridica(es:associazioni,fondazioni ..etc);tutti soggetti che chiaramente non possono esprimere la loro volontà se non tramite loro rappresentanti ,ma che certamente sono titolari di diritti che potrebbero essere messi in discussione in un processo e che quindi è giusto che vengano in esso rappresentati.

Orbene nel processo penale le parti sono due;da un lato lo Stato e dall’altra l’imputato. Lo Stato,la comunità dei cittadini  rappresentata dal Pubblico Ministero, è titolare del diritto di  chiedere che l’ autore di un reato venga punito in quanto pone in essere una condotta che mette in pericolo la possibilità della comunità di sussistere,perchè contrario alle norme che necessariamente debbono essere rispettate e che sono contenute nel codice penale.

L’imputato ,d’altra parte,è ovviamente titolare del diritto di non essere punito e privato della propria libertà personale qualora non sussistano i presupposti di legge perchè questo accada. Questo avviene anche quando il reato contestato sia stato commesso contro un soggetto terzo e precisamente individuato:ad esempio,in caso di rapina,nel processo penale che ne seguirà,parti saranno sempre lo Stato ed il rapinatore,in un caso di omicidio lo Stato e l’assassino ….etc.

Quanto detto però non significa che ,per tornare ai nostri esempi,il rapinato ed i parenti dell’ucciso non possano vedere in alcun modo riparato o quantomeno risarcito,il gravissimo nocumento che essi hanno pur subito a seguito degli eventi che hanno instaurato il processo penale. Essi hanno a disposizione una apposita sede,il processo civile,per fare valere valere il proprio  innegabile diritto al risarcimento nei confronti di chi ha commesso il reato. E’evidente che questo eventuale processo civile,che si instaurerebbe solo qualora la parte lesa avanzasse la propria pretesa al risarcimento,sarebbe strettamente connesso ai fatti di cui si discute nel corso del parallelo giudizio penale:dunque la legge (art 185 c.p.) prevede la possibilità per la parte lesa da un reato,o per gli eredi di questa,di costituirsi,nello stesso processo penale pendente per quel reato,come parte civile,aprendo una sorta di segmento di processo civile nel processo penale. Ciò è possibile dal momento in cui il P.M.,utilizzando i poteri i poteri che gli sono conferiti dall’art 405 c.p.p.,formula l’imputazione ed individua quindi il soggetto nei cui confronti potrà essere eventualmente formulata la richiesta risarcitoria,mentre i termini si chiudono quando,ex art 484 c.p.p.,il giudice ,prima di cominciare il dibattimento,verifica la regolare costituzione delle parti.

E’ possibile poi che chi volesse costituirsi parte civile possa cominciare prima un autonomo contenzioso in sede  civile;un processo cioè del tutto diverso da quello penale che vede coinvolto l’imputato,ma data la stretta comunanza dei fatti da accertare nei due distinti giudizi,la legge prevede che il processo civile pendente possa successivamente confluire in quello penale,ponendo in atto quella operazioneche,in termini giuridici chiameremo translatio iudicii. Chiaramente questa operazione è soggetta a termini di decadenza.Il primo di questi termini,trattandosi comunque di una costituzione di parte civile,è lo stesso che abbiamo visto per la costituzione di una parte civile normale,ed è quello dell’accertamento ex art 484 c .p.p della regolare costituzione delle parti. Il secondo è quello della non pronuncia nel merito del giudice che presiede i l processo civile.Evidentemente la logica che sta alla base di questa seconda preclusione sta nella ratio stessa della norma che consente la trasmigrazione del processo;il legislatore ha inteso infatti garantire al danneggiato la possibilità di scegliere il giudice penale come alternativa al giudice civile.,ma tale scelta non può configurarsi come extrema ratio,come via sussidiaria da scegliersi qualora non ci sia stata soddisfazione dalla pronuncia del giudice civile inizialmente adito.

Ad ogni buon conto quando,rispettati i paletti sopra descritti,si ha la costituzione di parte civile e si instaura quello che poco sopra abbiamo definito come segmento del processo civile nel processo penale,si instaura un procedimentro con una logica parzialmente diversa da quello penale. Secondo l’art 27 Cost,infatti la responsablità penale è personale;questo significa che di un reato risponde esclusivamente chi lo ha commesso e solo questi potrà eventualmente scontarne la pena. Per questo abbiamo visto che parte di un processo penale può essere solo,a parte lo Stato,l’imputato cioè la persona che si contesta abbia commesso la violazione della norma penale.

Per quanto concerne le obbligazioni civile,ivi comprese quelle nascenti da fatto illecito,non esiste un principio di personalità analogo a quello appena descritto per i reati,potendo pertanto rispondere per esse anche soggetti diversi da coloro i quali hanno materialmente determinato il fatto che le origina e che sono individuati dalle norme del codice civile.

Un esempio potrebbe giovare alla spiegazione: se prestiamo la nostra automobile ad un amico e questi investe un passante,risponderà certamente in prima persona degli eventuali che deriveranno dal fatto increscioso(lesioni,omicidi…etc);d’altro canto,secondo l’art 2054 c.c.,il proprietario di un autoveicolo risponde civilmente dei danni procurati dal conducente;quindi,nel caso del nostro esempio,dovremmo pagare tramitte l’assicurazione per risarcire dei danni l’investito.

Questo meccanismo fa sì che ,qualora nel processo penale avvenga la costituzione di parte civile è possibile che,oltre le parti che abbiamo conosciuto sino ad adesso(Stato,imputato,parte civile),compaia un uleriore soggetto processuale che corrisponde al nome di responsabile civile il quale dovrà rispondere,secondo le leggi civilidelle obbligazioni derivanti da un determinato illecito.

Tornando quindi al nostro esempio, se il nostro amico finirà sotto processo e l’investito si costituirà parte civile,noi sarremmo in questo processo responsabili civili perchè,secondo l’art 2058 c.c. saremmo noi ad essere collegati,in quanto proprietari dell’auto,al fatto di causa.

Va tuttavia chiarito che ,nonostante l’imputato ed il responsabile civile siano due figure concettualmente distinte ed assolutamente indipendenti,esse possono anche coincidere e può benissimo accadere che,accertata la non rilevanza penale di un fatto,non ne venga esclusa quella civile e patrimoniale cosicchè l’imputato,seppure del tutto scagionato dal reato,dovrà rispondere comunque del danno come responsabile civile del fatto. 

Il titolo di questo post è volutamente ironico. Mi pare evidente che la Corte Costituzionale dovesse proseguire la sua opera demolitrice intaccando anche l’istituto del giudizio abbreviato. Anche qui non possiamo non ripetere le medesime lagnanze esposte nel precedente articolo in aggiunta ad una serie di domande da porre al PM ed ai politici di riferimento( della Corte Costituzionale abbimo già parlato nel precedente articolo!)

Affronterò il tutto con un linguaggio diretto , assolutamente improprio,ma che è l’unico che avverto come adeguato in questo momento di grande inc….. contro tutto e tutti( politica, giudici, professione).

 Per ora incomincerò con il PM ..e poi ,se i lettori vorranno mi potrò dedicare anche ad atri obiettivi. Il carattere è volutamente in grassetto…perchè sono inc… nero!

DI CHE COSA TI LAMENTI PM? TI SENTI IMPARI CON LA DIFESA? LA SENTENZA DI CONDANNA NON SI BASA SUL MATERIALE DI INDAGINE DA TE RACCOLTO? NON HAI DIRITTO ALLA CONTROPROVA QUANDO IL DIFENSORE CONDIZIONA LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO ALL’ESPLETAMENTO DI UN MEZZO ISTRUTTORIO? NON CREDI CHE IL” GIUSTO” PROCESSO SI TRASFORMI IN UN “INGIUSTO” PROCESSO PERSECUTORIO A CARICO DI UN IMPUTATO ASSOLTO?  E QUESTO SAREBBE IL PROCESSO DA CELEBRARSI IN TEMPI BREVI? I TEMPI BREVI DEBBONO COINCIDERE SOLO CON LE CONDANNE DI UN  PROCESSO “ESEMPLARE”?

CONOSCI IL VERO SIGNIFICATO DEL TERMINE “PROCESSO ESEMPLARE”?  

P.S Per i lettori “non addetti ai lavori” trattasi della sentenza della Corte Costituzionale che ha esteso al giudizio abbreviato la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di assoluzione.

Antecedente a questo intervento della Corte Costituzionale,il PM aveva la possibilità di impugnare una sentenza di assoluzione solo allorquando la sentenza modificasse il titolo del reato. Per il resto,come già riferito,valgono le stesse considerazioni esposte nel precedente articolo

Non è mia intenzione fare uno specifico commento alla sentenza in questione, atteso che sulla stessa si sono sprecati oramai troppe opinioni entrambe autorevoli ed esaustivi circa l’analisi motivazionale della stessa.

 

Ritengo invece necessario presentare alcuni spunti di riflessione che mi ha fornito la lettura di tale sentenza e nel contempo anche considerazioni di ordine sistematico a cui fatalmente questo scritto mi ha portato.

 

Venendo al merito della sentenza della Corte due elementi hanno attratto la mia attenzione; da un lato allorché si ritiene che il principio di parità debba essere adeguato a quelli che sono i principi di “ragionevolezza” a loro volta giustificatori di una asimmetria tra le parti processuali,dall’altro che la denegata facoltà di impugnare la sentenza di assoluzione non controbilanciata da una concessione di altro diritto a sua volta altera il principio costituzionale che si intende violato.

 

In ordine al primo punto vi è da dire che il “principio di ragionevolezza” qui si rappresenta come una mera petizione di principio ;l’unica considerazione infatti che al riguardo la Corte svolge è che la disparità che il P.M. si vede attribuita a suo favore nella fase delle indagini e che trova il suo momento culminante nella facoltà di chiedere una misura coercitiva,non può consentire una diminuzione dei poteri nelle fasi successive. Ma quanto detto avvalora l’ipotesi contraria in quanto la sentenza assolutoria è proprio la fase finale dell’estrinsecazione di una attività istruttoria esercitata con quei poteri;rappresenta quindi la fase terminale di una disparità e che quindi rende legittima la mancanza di tale potere di impugnativa

 

In altri termini possiamo anche dire che in questa fase l’imputato cessa di”subire il processo” da intendersi come estrinsecazione dell’azione penale che il P.M. esercita nei suoi confronti e che inoltre gli elementi di prova sinora raccolti , vagliati negativamente dall’organo giudicante, non possono che perdere la loro forza propulsiva obbligando l’accusa a portarne di nuovi innanzi al giudice di secondo grado.

 

Di qui se ne ricava (e vengo al secondo punto!) che ,ragionando in tali termini, non si assiste ad una violazione del principio di parità, ma al contrario ad un ripristino della stessa e quindi ad un riallineamento delle parti nel processo

 

Venendo ora a considerazioni più generali non ci si può non accorgere di come la Corte ,nel volere insistere in più punti direttamente od indirettamente sul principio di “ragionevolezza” abbia inteso non tanto dare un diverso fondamento giuridico alle norme che si intendono violate,ma bensì di aggiungere un ulteriore tassello alla demolizione dei principi del processo accusatorio .

 

Da operatore del diritto ritengo che l’introduzione del processo penale nel 1989 abbia rappresentato una svolta di sistema anche nel modo di esercitare la professione del penalista. Avendo come obiettivo la parità delle parti lo stesso ha inteso fare emergere una nuova figura di avvocato che partecipa in dibattimento alla formazione della prova ,si avvale di autonomi poteri di indagine nonché di tutta una serie di strumenti atti a garantire l’effettività della difesa nel processo penale.

 

Ma in Italia questo processo a distanza di quasi venti anni è rimasta una aspirazione….un sogno per chi ,come il sottoscritto ,ritiene che le regole del processo debbano essere scritte anche dall’avvocatura e quindi anche del soggetto che in quel momento andiamo a rappresentare ( il termine imputato ha un suo significato se consideriamo che lo stesso è prima di tutto una persona con dei diritti inalienabili prima ,durante e dopo il processo!).

 

Non è certo da oggi che questo tipo di processo ha subito interventi di tale natura e non è questa la sede per rammentarli;ma vi è qualcosa di più inquietante in questa sentenza e cioè quella di una “appropriazione” degli artt 24 e 111 della Costituzione ,usati come espediente argomentativi in nome di un principio di ragionevolezza assolutamente inconsistente.

 

Questi articoli poc’anzi citati, nati(soprattutto l’art 111Cost ) in nome di una idea di processo e di tutela di garanzie di noi tutti ,allo stesso tempo non possono essere distorti ai fini di una restaurazione del processo inquisitorio, che avrà come obiettivo finale il totale annichilimento della funzione difensiva o quantomeno di quella idea di avvocato di cui ho parlato in premessa;la sola che può darci il senso di appartenenza ad uno Stato di diritto!

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