Latest Entries »

E’ un reato questo  che tratta un argomento di cruciale importanza  e cioè delle conseguenze che possono derivare da un  non corretto rapporto tra il professionista ed il soggetto che gli conferisce il mandato.

Preliminarmente è opportuno a questo punto citare per  esteso  l’articolo,anche per capire esattamente i problemi interpretativi che la norma pone.

art 370:Il patrocinatore o il consulente tecnico,che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali,arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa,assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria,è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore ad un milione.

La pena è aumentata:

  1. se il colpevole ha commesso il fatto ,colludendo con la parte avversaria
  2. se il fatto è stato commesso in danno dell’imputato

Una recente sentenza della Caasazione è ritornata sul punto interrogandosi se il comportamento illecito del professionista sia da addebitarsi necessiaramente in pendenza di un procedimento;in altre parole se l’esistenza del procedimento rappresenta l’elemento costitutivo del reato di cui si discute.

La Cassazione ha ritenuto di orientarsi in tal senso,sostenendo che altrimenti verrebbe a violarsi il c.d principio della tipicità della norma, in quanto lo stesso comportamento al di fuori di tale fase va giuridicamente qualificato in altro modo.

Ritengo tale interpretazione della Corte Cassazione condivisibile ad una condizione e cioè che il termine procedimento” includa ill primo momento successivo al quale il difensore viene nominato dalla parte. In questo momento il difensore rappresenta la parte sia nell’ipotesi in cui il procedimento è incominciato,sia quando è lui a doverlo attivare(ad es con una denuncia -querela),sia quando la stessa parte non è a conoscenza di atti di indagine nei suoi confronti ed interpella un legale per avere notizie in merito.

Tali considerazioni nascono dall’esigenza di  chiarire che il momento in cui l’avvocato assume degli obblighi(..ma anche dei diritti!)nei confronti della parte,nasce allorquando venga firmata la dichiarazione di nomina in suo favore oppure(ma questo riguarda esclusivamente l’avvocato penalista!) nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria  nomina un difensore alla parte che ne è priva.

 Da qui l’esigenza di “allargare” le ipotesi di responsabilità del professionista nei confronti del cliente ,in parallelo ad un ampliamento degli obblighi della parte nei suoi confronti che nascono -giova ripeterlo- nel momento in cui questi sottoscrive la dichiarazione di nomina

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Questo provvedimento è decisamente innovativo in quanto affianca ,alla responsabilità personale del soggetto che opera nell’impresa,una particolare responsabilità penale di quest’ultima,rendendo quindi possibile applicare alla stessa una gamma di sanzioni finalizzate ad incidere a vario titolo sul suo patrimonio.

Esaminiamo ora i punti salienti di questa legge adottando il metodo dello schema,per renderne più agevole la lettura ai non “addetti ai lavori”senza avere la pretesa di essere esaustivi ,considerata la complessità della materia,ma volendo solo in questo articolo fornire gli elementi fondanti.

SOGGETTI DESTINATARI(art 1)

Enti forniti di personalità giuridica,società, associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applica allo Stato,agli enti pubblici territoriali,agli enti pubblici non economici,nonchè agli enti che svolgono funzioni  di rilievo costituzionale.

REATI:

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione(corruzione,concussione….etc)
  • Reati in materia di finanziamenti pubblici(truffa allo Stato od enti pubblici o qualunque attività tesa a percepire indebitamente erogazioni da questa fornite)
  • Reati di frode informatica
  • Reati c.d.societari(false comunicazioni sociali,illegale ripartizione degli utili,riciclaggio….e comunque tutti quei reati che comportano un danno a quei soggetti che sono destinatari a vario titolo della condotta dell’ente) .

Va inoltre aggiunto che ,recentemente, la Commissione Europea ha previsto che gli Stati membri inseriscano ulteriori fattispeciedelittuose,quali quelle concernenti la corruzione privata,nonchè le fattispecie penali a tutela del diritto d’autore e di altre opere dell’ingegno.

SANZIONI AMMINISTRATIVE(art9)

  1. Sanzioni pecuniarie
  2. Sanzioni interdittive
  3. Confisca
  4. Pubblicazione della sentenza

Le sanzioni interdittive sono

  • Interdizione dall’esercizio dell’attività
  • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
  • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,salvo che per ottenere la prestazione di un servizio
  • L’esclusione da agevolazioni,finanziamenti,contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
  • Divieto di pubblicizzare beno o servizi

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre e vanno da un minimo di euro 250 ed un massimo di euro 1500,per quotein un numero non inferiore a cento e non superiore a mille.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni e si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • L’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando,in questo caso,la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
  • In caso di reiterazione degli illeciti

L’inosservanza delle sanzioni interdittive è punita con la reclusione da sei mesi ai tre anni

ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’azienda,per evitare di rispondere dei reati commessidagli amministratori o da coloro i quali rivestono una posizione apicale all’interno della stessa o di soggetti che ne abbiano la gestione-anche di un settore-purchè provvisto di autonomia finanziaria,deve dotarsi di un Modulo Organizzativo da comunicare al Ministero della Giustizia che,di concerto con i Ministeri competenti,può formulare entro trenta giorni osservazioni sull’idoneità dello stesso a prevenire i reati.

Recentemente la Cassazione ha statuito cher il rimprovero di un superiore gerarchico ad un proprio dipendente  deve limitarsi alla condotta negativa da lui riscontrata e non può trascendere in frasi che ,per quanto siano collegate all’attività lavorativa del dipendente , intaccano la sfera di onorabilità di questi e quindi esorbitano da una critica legittima alla sua persona.

Un interessante sentenza  della Corte Costituzionale è stata recentemente pubblicata  riguardo tale argomento  dove viene discusso un principio cardine   del  diritto penale sostanziale ,quale quello della colpevolezza, che trova il suo riferimento costituzionale nelll’art 27.

La disposizione normativa  che ha provocato l’intervento della Corte riguarda l’art 609 sexies del Codice Penale che testualmente recita:”Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis,609 ter,609 quatere 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici,nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609 quinques,il colpevole non può ignorare a sua scusa,l’ignoranza dell’età della persona offesa”

E’ evidente che qui ci troviamo su un terreno delicatissimo che coinvolge da una parte il minore infraquattordicenne con la inviolabilità della sua sfera sessuale determinata dalla presuntà incapacità a prestare un attività di consenso ad atti di natura sessuale e dall’altro la attribuibilità al soggetto di tale condotta sotto il profilo della rappresentazione dell’evento .

In realtà qui il problema,come riferisce la Corte, si manifesta non in ordine alla volontarietà dell’evento,ma piuttosto in merito all’invocabilità della inescusabilità dell’errore. In buona sostanza dobbiamo chiederci se la violenza sessuale al minore debba essere ritenuta sussistente, anche laddove vi siano elementi che possano trarre in inganno circa l’età del soggetto passivo della violenza e se il non applicare tale principio contrasto con il principio di colpevolezza sancito dall’art 27 della Costituzione.

Su questo la Corte non si è espressa in quanto la censura di costituzionalità della norma aveva ad oggetto una corretta attribuibilità della condotta delittosa nell’applicazione della fattispecie incriminata che non aveva alcuna attinenza con il caso di specie sollevato(l’ignoranza della età della parte offesa), costringendo la stessa ad una declaratoria di inammissibilità della questione sollevata.

Approfondire in questi casi il principio dell’inevitabilità dell’errore della minore età e rapportarlo ai principi costituzionali citati rappresenta comunque un problema di basilare importanza per chi affronta processi di tale tipo . Infatti se ,nel corso del processo, al Giudice legittimamente viene rappresentata dalla pubblica accusa la gravità di una tale condotta delittosa rappresentata dall’abuso compiuto nei confronti di un minore ,allo stesso tempo la difesa non può non essere messa nellle condizioni di potere dimostrare la circostanza della possibile non conoscenza dell’imputato dell’età della vittima. ,se non al prezzo di vanificare gli spazi di difesa dell’imputato il quale non potrà in tali casi contestare la consistenza di un tale quadro accusatorio laddove non può contestarne l’elemento fondamentale della cui esistenza se ne presume per legge  la conoscenza ;di qui si priva il processo di quella necessaria dialettica,la sola che può fornire al Giudice gli strumenti per un sereno giudizio.

L’ulteriore conseguenza a cui ci porta questo metodo argomentativo è che , da una parte ci troviamo di fronte ad un “simulacro di processo penale” dove la condanna dell’imputato diventa  quasi certa  per i motivi suesposti” ,dall’altra non assistiamo a quella graduazione della gravità della condotta delittuosa  che avviene nella normalità de casi presso le aule di giustizia,ma solamente  ad un accertamento dell’azione violenta che peraltro il più delle volte è dimostrabile solo dalle dichiarazioni della parte offesa; da qui il giudice sarà costretto ad applicare una pena necessariamente sproporzionata perchè privo della possibilità di conoscere la corretta rappresntabilità che l’imputato si è fatta del reato commesso  e quindi mancante di un elemento fondante la  valutazione della personalità dello stesso

 

 

Ill.mo …………………………………………………………………………….

Oggetto: Richiesta di Ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato (L. 217/90 così come modificata con L. 134/01)

 

 

              Udienza: ………………………..                                                                    R.G.N.R …………/….

 

            ..l…  sottoscritt…  …………………………………………   nat…  a  …………………………..

 

il …./…./….   e residente in …………………………………………………………………….

 

alla via …………………………………………………………………………. n° ……………

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Imputato nel procedimento in epigrafe

 

CHIEDE

 

Di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trovandosi egli nelle condizioni previste dalla legge (reddito complessivo inferiore a Euro 9.296.22, aumentato in misura pari a Euro 1.032.91 per ogni componente il proprio nucleo familiare, così come determinato con legge 134/01).

 

 

A tal fine dichiara:

 

  • Che le generalità proprie e dei componenti il proprio nucleo familiare sono le seguenti:

 

1) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati: ……………………………………………………………………………………………..

 

2) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

          

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati: ……………………………………………………………………………………………..

 

 

3) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati:

……………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati:

……………………………………………………………………………………………..

 

5) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati:

……………………………………………………………………………………………..

 

6) ………………………………………….. nat.. a …………………………….. il …./…./….

 

            C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili o mobili registrati:

……………………………………………………………………………………………..

 

  • Che il proprio reddito consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato come da autocertificazione;

  • Che si impegna a comunicare antro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di un anno e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio (art. 5 comma 1 sub c).

 

All’uopo dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia l’avv. ………………………………..

…………… con studio in ………………….. alla via …………………………………………… presso il quale elettivamente domicilia ai fini del presente procedimento incidentale.

Dichiara inoltre di revocare ogni altro difensore che dovesse risultare essere stato nominato in precedenza.

 

Allega:

- autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni sul reddito

 (art. 5 comma 1 sub b)                                                                                                           |__|

 

- certificato di stato di famiglia (art. 5 comma 2 sub c)                                                             ­            |__|

 

Chiede, in caso di documentazione lacunosa, termine ai sensi dell’art. 5 comma 5, e nel tenersi a disposizione ossequia.

 

Napoli, …………………….                                                                            ……………………………………..

 

                                                                                                                                           Per autentica

 

                                                                                                            Avv. ……………………………….

 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorieta’

(art. 4 L. 4/1/68 n.15, esente da bollo)

 

 

Io sittoscritt…  ………………………………………………….  nat…  a  …………………………….

 

il …./…./….  e residente in …………………………  alla via ……………………………………….

 

n° ……

 

Dichiara

 

-         di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3 legge 217/90, in quanto l..  stess.. nell’ultimo biennio non ha prodotto un reddito ostativo alla richiesta del beneficio previsto (art. 3 comma 1 L.217/90);                                                                        |__|

 

-         di non aver presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al proprio reddito per l’ultimo biennio, non ricorrendone gli estremi di legge;                           |__|

 

-         di aver presentato la dichiarazione per l’anno ……. di cui in allegato;                     |__|

 

-         di non avere alcun reddito di lavoro o reddito diverso da quello di lavoro;              |__|

 

-         di essere titolare di un sussidio di disoccupazione di Euro. …………………………….. annue  (pari a £. ………………………… mensili) come da documentazione che si allega;             |__|

 

-         di essere titolare di pensione di ………………………. ammontante a Euro. …………………………… annue, come da documentazione che si allega;                                     |__|

 

-         di essere titolare dell’immobile nel quale abita, la cui rendita catastale è pari a Euro. …………………….. , come da certificato catastale che si allega;             |__|

 

-         di non avere disponibilità diretta o indiretta di beni mobili o immobili, in ordine ai quali il sottoscritto sia titolare di un diritto reale;                                       |__|

 

-         che il proprio reddito, cumulato con quello dei conviventi ex art. 3 L.217/90, è pari a Euro……………………………….

 

            -    di essere consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle false dichiarazioni

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Napoli, ……………………….

 

                                                                                                                                      Il dichiarante

                                                                                        ………………….                         

Prima di parlare di “parte civile ” nel processo penale,è opportuno chiarirci su cosa debba intendersi  con il termine parte.

Parte è chiunque sia titolare di un diritto che può essere leso o tutelato in un determinato giudizio. Proprio per questo motivo,perchè è in discussione un suo diritto,la parte può partecipare al giudizio personalmente o attraverso i suoi rappresentanti che essa stessa nomina ,se dotata di quel requisito che in diritto viene chiamato capacità di agire.

Parte infatti potrebbe essere anche il minore,l’incapace,la persona giuridica(es:associazioni,fondazioni ..etc);tutti soggetti che chiaramente non possono esprimere la loro volontà se non tramite loro rappresentanti ,ma che certamente sono titolari di diritti che potrebbero essere messi in discussione in un processo e che quindi è giusto che vengano in esso rappresentati.

Orbene nel processo penale le parti sono due;da un lato lo Stato e dall’altra l’imputato. Lo Stato,la comunità dei cittadini  rappresentata dal Pubblico Ministero, è titolare del diritto di  chiedere che l’ autore di un reato venga punito in quanto pone in essere una condotta che mette in pericolo la possibilità della comunità di sussistere,perchè contrario alle norme che necessariamente debbono essere rispettate e che sono contenute nel codice penale.

L’imputato ,d’altra parte,è ovviamente titolare del diritto di non essere punito e privato della propria libertà personale qualora non sussistano i presupposti di legge perchè questo accada. Questo avviene anche quando il reato contestato sia stato commesso contro un soggetto terzo e precisamente individuato:ad esempio,in caso di rapina,nel processo penale che ne seguirà,parti saranno sempre lo Stato ed il rapinatore,in un caso di omicidio lo Stato e l’assassino ….etc.

Quanto detto però non significa che ,per tornare ai nostri esempi,il rapinato ed i parenti dell’ucciso non possano vedere in alcun modo riparato o quantomeno risarcito,il gravissimo nocumento che essi hanno pur subito a seguito degli eventi che hanno instaurato il processo penale. Essi hanno a disposizione una apposita sede,il processo civile,per fare valere valere il proprio  innegabile diritto al risarcimento nei confronti di chi ha commesso il reato. E’evidente che questo eventuale processo civile,che si instaurerebbe solo qualora la parte lesa avanzasse la propria pretesa al risarcimento,sarebbe strettamente connesso ai fatti di cui si discute nel corso del parallelo giudizio penale:dunque la legge (art 185 c.p.) prevede la possibilità per la parte lesa da un reato,o per gli eredi di questa,di costituirsi,nello stesso processo penale pendente per quel reato,come parte civile,aprendo una sorta di segmento di processo civile nel processo penale. Ciò è possibile dal momento in cui il P.M.,utilizzando i poteri i poteri che gli sono conferiti dall’art 405 c.p.p.,formula l’imputazione ed individua quindi il soggetto nei cui confronti potrà essere eventualmente formulata la richiesta risarcitoria,mentre i termini si chiudono quando,ex art 484 c.p.p.,il giudice ,prima di cominciare il dibattimento,verifica la regolare costituzione delle parti.

E’ possibile poi che chi volesse costituirsi parte civile possa cominciare prima un autonomo contenzioso in sede  civile;un processo cioè del tutto diverso da quello penale che vede coinvolto l’imputato,ma data la stretta comunanza dei fatti da accertare nei due distinti giudizi,la legge prevede che il processo civile pendente possa successivamente confluire in quello penale,ponendo in atto quella operazioneche,in termini giuridici chiameremo translatio iudicii. Chiaramente questa operazione è soggetta a termini di decadenza.Il primo di questi termini,trattandosi comunque di una costituzione di parte civile,è lo stesso che abbiamo visto per la costituzione di una parte civile normale,ed è quello dell’accertamento ex art 484 c .p.p della regolare costituzione delle parti. Il secondo è quello della non pronuncia nel merito del giudice che presiede i l processo civile.Evidentemente la logica che sta alla base di questa seconda preclusione sta nella ratio stessa della norma che consente la trasmigrazione del processo;il legislatore ha inteso infatti garantire al danneggiato la possibilità di scegliere il giudice penale come alternativa al giudice civile.,ma tale scelta non può configurarsi come extrema ratio,come via sussidiaria da scegliersi qualora non ci sia stata soddisfazione dalla pronuncia del giudice civile inizialmente adito.

Ad ogni buon conto quando,rispettati i paletti sopra descritti,si ha la costituzione di parte civile e si instaura quello che poco sopra abbiamo definito come segmento del processo civile nel processo penale,si instaura un procedimentro con una logica parzialmente diversa da quello penale. Secondo l’art 27 Cost,infatti la responsablità penale è personale;questo significa che di un reato risponde esclusivamente chi lo ha commesso e solo questi potrà eventualmente scontarne la pena. Per questo abbiamo visto che parte di un processo penale può essere solo,a parte lo Stato,l’imputato cioè la persona che si contesta abbia commesso la violazione della norma penale.

Per quanto concerne le obbligazioni civile,ivi comprese quelle nascenti da fatto illecito,non esiste un principio di personalità analogo a quello appena descritto per i reati,potendo pertanto rispondere per esse anche soggetti diversi da coloro i quali hanno materialmente determinato il fatto che le origina e che sono individuati dalle norme del codice civile.

Un esempio potrebbe giovare alla spiegazione: se prestiamo la nostra automobile ad un amico e questi investe un passante,risponderà certamente in prima persona degli eventuali che deriveranno dal fatto increscioso(lesioni,omicidi…etc);d’altro canto,secondo l’art 2054 c.c.,il proprietario di un autoveicolo risponde civilmente dei danni procurati dal conducente;quindi,nel caso del nostro esempio,dovremmo pagare tramitte l’assicurazione per risarcire dei danni l’investito.

Questo meccanismo fa sì che ,qualora nel processo penale avvenga la costituzione di parte civile è possibile che,oltre le parti che abbiamo conosciuto sino ad adesso(Stato,imputato,parte civile),compaia un uleriore soggetto processuale che corrisponde al nome di responsabile civile il quale dovrà rispondere,secondo le leggi civilidelle obbligazioni derivanti da un determinato illecito.

Tornando quindi al nostro esempio, se il nostro amico finirà sotto processo e l’investito si costituirà parte civile,noi sarremmo in questo processo responsabili civili perchè,secondo l’art 2058 c.c. saremmo noi ad essere collegati,in quanto proprietari dell’auto,al fatto di causa.

Va tuttavia chiarito che ,nonostante l’imputato ed il responsabile civile siano due figure concettualmente distinte ed assolutamente indipendenti,esse possono anche coincidere e può benissimo accadere che,accertata la non rilevanza penale di un fatto,non ne venga esclusa quella civile e patrimoniale cosicchè l’imputato,seppure del tutto scagionato dal reato,dovrà rispondere comunque del danno come responsabile civile del fatto. 

Il titolo di questo post è volutamente ironico. Mi pare evidente che la Corte Costituzionale dovesse proseguire la sua opera demolitrice intaccando anche l’istituto del giudizio abbreviato. Anche qui non possiamo non ripetere le medesime lagnanze esposte nel precedente articolo in aggiunta ad una serie di domande da porre al PM ed ai politici di riferimento( della Corte Costituzionale abbimo già parlato nel precedente articolo!)

Affronterò il tutto con un linguaggio diretto , assolutamente improprio,ma che è l’unico che avverto come adeguato in questo momento di grande inc….. contro tutto e tutti( politica, giudici, professione).

 Per ora incomincerò con il PM ..e poi ,se i lettori vorranno mi potrò dedicare anche ad atri obiettivi. Il carattere è volutamente in grassetto…perchè sono inc… nero!

DI CHE COSA TI LAMENTI PM? TI SENTI IMPARI CON LA DIFESA? LA SENTENZA DI CONDANNA NON SI BASA SUL MATERIALE DI INDAGINE DA TE RACCOLTO? NON HAI DIRITTO ALLA CONTROPROVA QUANDO IL DIFENSORE CONDIZIONA LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO ALL’ESPLETAMENTO DI UN MEZZO ISTRUTTORIO? NON CREDI CHE IL” GIUSTO” PROCESSO SI TRASFORMI IN UN “INGIUSTO” PROCESSO PERSECUTORIO A CARICO DI UN IMPUTATO ASSOLTO?  E QUESTO SAREBBE IL PROCESSO DA CELEBRARSI IN TEMPI BREVI? I TEMPI BREVI DEBBONO COINCIDERE SOLO CON LE CONDANNE DI UN  PROCESSO “ESEMPLARE”?

CONOSCI IL VERO SIGNIFICATO DEL TERMINE “PROCESSO ESEMPLARE”?  

P.S Per i lettori “non addetti ai lavori” trattasi della sentenza della Corte Costituzionale che ha esteso al giudizio abbreviato la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di assoluzione.

Antecedente a questo intervento della Corte Costituzionale,il PM aveva la possibilità di impugnare una sentenza di assoluzione solo allorquando la sentenza modificasse il titolo del reato. Per il resto,come già riferito,valgono le stesse considerazioni esposte nel precedente articolo

Per le opere realizzate in assenza di concessione o in totale difformità,il giudice con la sentenza penale di condanna ordina la demolizione del manufatto,salvo che non sia stata altrimenti eseguita.

Tale ordinanza ha una sua valenza autonoma rispetto a quella emanata dall’autorità amministrativa seguendo un suo autonomo percorso di eseguibilità.

Riguardo alla sua natura giuridica,vi è da dire che trattasi di sanzione amministrativa e quindi nè di una pena accessoria,nè di una misura di sicurezza patrimoniale ed il suo presupposto è rappresentato da una sentenza di condanna e non da un mero accertamento dell’abuso edilizio. Da qui se ne ricava come conseguenza che, laddove intervenga una sentenza di prescrizione,il Giudice non potrà impartire l’ordine di demolizione per la mancanza del presupposto che legittima tale tipo di provvedimento.

A questo  punto la domanda che dobbiamo porci è la seguente:Quali sono gli strumenti che il cittadino ha a disposizione per impugnare tale tipo di provvedimento?

Ebbene in questi casi,di fronte ad un titolo certo,bisognerà contrapporre una situazione giuridica documentata o documentabile che può riassumersi in queste tre ipotesi(al di fuori di queste …residua la perizia dell’avvocato!)

  1. Domanda di condono edilizio o presentazione di dichiarazione di avvenuto condono
  2. Istanza di accertamento di conformità opera edilizia abusiva ex art 36 D.P.R.380/01
  3. sentenza di accoglimento del T.A.R. della domanda di revoca del provvedimento

In ordine al punto 2 ,va detto che il responsabile dell’abuso per ottenere per ottenere l’accoglimento dell’istanza dovrà pagare,secondo tempi e modi stabiliti dalla presente legge,una oblazione che verrà calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso a costruire; tale richiesta andrà indirizzata al responsabile del competente ufficio comunale che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intenderà rifiutata.

Va detto che queste sono ipotesi alternative e che nel primo  e terzo caso la richiesta andrà presentata dall’interessato tramite un legale; nel secondo caso sarà necessario l’ausilio di un tecnico(Ingegnere oppure Geometra).

Trattasi di reati inquadrati nel titolo XII del capo II dei delitti contro l’onore. Essi infatti trovano tale configurazione nel nostro codice in quanto si riferiscono all’onorabilità del soggetto che ne venga leso.

Questo concetto però trova una sua configurazione nei due tipi di reato.

Nel primo è da intendersi quale offesa all’onore quale valore morale dell’individuo ed al decoro da intendersi come il complesso degli elementi che rendono il soggetto meritevole di un giudizio positivo dei suoi consociati.

Nel secondo è da intendersi quale offesa alla dignità personale, secondo un concetto che vuole essere maggiormente lesivo della onorabilità della persona,atteso che tale reato presenta quale suo ulterore elemento costitutivo il fatto che si consumi in presenza di più persone .Da qui ne deriva anche una maggiore gravità di tale condotta che rende la pena più elevata.

Facciamo ora due esempi tali da rendere ancora più chiare le due ipotesi delittuose.

Ingiuria:Tizio scrive una lettera a Caio affermando che è un corrotto.

Diffamazione;Caio,in un pubblico convegno,sostiene che Tizio è corrotto perchè intasca tangenti.

INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

L’interdizione dai pubblici uffici rientra nell’ambito delle pene accessorie ed in quanto tale segue la definitività della pena principale.

Può essere perpetua o temporanea;l’interdizione perpetua consegue alla condanna all’ergastolo oppure ad una condanna non superiore ai cinque anni di reclusione,mentre l’interdizione temporanea consegue ad una condanna non inferiore ad anni tre.In ordine alla durata dell’interdizione temporanea essa non può avere una durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

In ordine agli effetti che conseguono alla dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici,vi è da dire che essi sono dettagliatamente indicati nell’art 28 c.p. e comportano la perdita dei seguenti diritti

  1. diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico
  2. ufficio di tutore o di curatore
  3. gradi e dignità accademiche
  4. stipendi,pensioni ed ogni altro assegno a carico dello Stato

Vi è da dire ,in ultimo, che il provvedimento di indulto,recentemente approvato dal Parlamento,ha statuito circa la sola condonabilità della pena principale,non estendendo tale beneficio alle pene accessorie tra cui quella di cui abbiamo discorso.

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 90 other followers